Regolamenti elezioni dei rappresentanti negli organi d’Ateneo

A tutti gli studenti!!!

Più volte, in diversi contesti, si è detto che il movimento Onda sia irrappresentabile per la sua composizione interna piuttosto eterogenena e per cercare di rimanere al di fuori di possibili leganti sistemi di rappresentanza politica.

Questo però non significa che non dobbiamo, in quanto studenti, interessarci della nostra cosa pubblica ed esserne partecipi: tra poco scadranno i termini di presentazione delle liste (12 dicembre) e nel 2009 ci saranno le elezioni dei nuovi rappresentanti degli studenti per gli organi d’Ateneo. Interessarsi e informarsi attivamente, arrivare con coscienza a votare e soprattutto sentire di voler/dover partecipare è molto importante per ricominciare a vivere l’università come un po’ più nostra rispetto al passato, inoltre, una larga partecipazione avrebbe, come in tutte le votazioni, un ignificato molto forte in qualsiasi direzione si vada!

Per questo abbiamo deciso di fornire il regolamento integrale che si trova nella nostra sezione download e che potete trovare anche nel sito d’ateneo.

Di seguito riportiamo un riassunto del testo integrale:

 

REGOLAMENTO
PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI

NEGLI
ORGANI DELL’UNIVERSITA’, NEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ E

NEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA REGIONALE

PER
IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Indizione
delle elezioni

1.
Le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli Organi
dell’Università di Padova, di cui alla legislazione vigente sono
indette ogni due anni dal Rettore con proprio decreto pubblicato
all’albo ufficiale e mediante manifesti almeno 40 giorni prima della
data fissata per l’inizio delle votazioni, sentiti, quanto alla
determinazione della data fissata per l’inizio delle votazioni i
rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio
di Amministrazione dell’Università.

Le
votazioni avranno luogo con il seguente calendario:


martedì 10 marzo 2009 dalle ore 8.30 alle ore 19.00

  • mercoledì
    11 marzo 2009 dalle ore 8.30 alle ore 17.00

2.
Sono indette le elezioni delle rappresentanze degli studenti nel
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda regionale per il diritto
allo studio universitario ai sensi della legislazione vigente.

3.
Sono indette, in concomitanza con le votazioni per le rappresentanze
degli studenti negli organi dell’Università, le votazioni per le
rappresentanze degli studenti nel Comitato Pari Opportunità ai sensi
della legislazione vigente.

4.
Il decreto rettorale indica le rappresentanze per le quali si vota,
il numero degli eligendi per ciascuna votazione, il numero
complessivo degli studenti iscritti all’Università, a ciascuna
Facoltà e Corso di studio, i requisiti per l’esercizio del diritto
di voto, il modo di presentazione delle liste ed i requisiti, il
numero dei voti di preferenza che si possono esprimere, il calendario
delle votazioni.

Organi
delle elezioni

1.
Con proprio decreto, il Rettore costituisce la Commissione elettorale
Centrale; questa è composta dal Preside della Facoltà di
Giurisprudenza o da un suo delegato, che la presiede e da due
professori o ricercatori di materie giuridiche.

2.
Spetta a detta Commissione elettorale Centrale sovrintendere e
controllare le operazioni elettorali nonché decidere sui reclami
presentati da uno o più elettori.

Elettorato
attivo

Sono
elettori:

a)
per le rappresentanze nel Senato Accademico, Consiglio di
Amministrazione dell’Università, nel Comitato per le Pari
Opportunità, nel Comitato per lo Sport Universitario e nel Consiglio
di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario, tutti gli studenti regolarmente iscritti, ai
Corsi di studio, alle Scuole di specializzazione ed alle

Scuole
e Corsi di Dottorato di ricerca;

b)
per le rappresentanze nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di
Corso di studio tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi
di studio afferenti alla Facoltà;

c)
gli studenti iscritti ai Corsi di studio interfacoltà votano per il
Consiglio della Facoltà che
eroga il maggior numero di crediti;

d)
gli studenti iscritti ai Corsi di studio interateneo votano
per il Consiglio della Facoltà che sarà indicata nel successivo
manifesto di cui al precedente art. 3.

La
regolare iscrizione
di cui ai punti a), b), c) e d) si intende
perfezionata con il pagamento della prima rata delle tasse
universitarie per l’Anno Accademico 2008-2009, nonché il pagamento
delle rate per gli anni precedenti
.

Elettorato
passivo

Possono
essere eletti:

a)
tutti gli studenti maggiorenni in possesso dell’elettorato attivo per
i rispettivi Organi,
regolarmente iscritti all’Anno
Accademico 2008-2009 entro il termine stabilito per il deposito

delle
candidature.

E’
inoltre richiesto il godimento dei diritti politici, ad eccezione
degli studenti che sono dichiarati rifugiati politici.

Sono
esclusi dall’elettorato passivo,
gli studenti che abbiano subito
sanzioni disciplinari parte dell’Ateneo.

Sono
esclusi dall’elettorato passivo
per un determinato Organo, gli
studenti che vi abbiano già svolto due mandati consecutivi.

Rappresentanze
da eleggere

I
rappresentanti da eleggere sono:

5
per il Senato Accademico;

3
per il Consiglio di Amministrazione dell’Università;

2
per il Comitato per lo sport universitario;

2
per il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda regionale per il
diritto allo studio universitario;

4
per il Comitato Pari Opportunità;

per
le rappresentanze nei Consigli di Facoltà e nei Consigli dei corsi
di studio, nella misura del 15% dei componenti il Consiglio, con
arrotondamento all’intero superiore.

Se
la Facoltà deliberasse la costituzione di un Comitato Tecnico
Ordinatore per la gestione di un Corso di nuova istituzione, è
prevista la rappresentanza minima di 3 studenti.

Modalità
di deposito e di sottoscrizione delle liste dei candidati

Le
dichiarazioni di accettazione delle candidature e di deposito delle
stesse, ovvero le liste di candidati, contraddistinte da un
simbolo o logo e da una denominazione o sigla e con il numero di
candidati non superiore al numero degli eligendi,
così come
verranno indicati nel successivo manifesto di indizione, debbono
essere depositate
dal presentatore e dai candidati presso
l’Ufficio Elettorale in Via G. Prati, 19 – Padova, con il
seguente orario:

dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nei pomeriggi di
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 16.30 a partire dal 1°
dicembre 2008 e fino alle ore 13.00 del 12 dicembre 2008.

Il
presentatore di ciascuna lista ne è considerato il rappresentante
ufficiale
; egli effettua e riceve le comunicazioni e gli atti
previsti dal Regolamento per conto della lista stessa.

Il
presentatore deve risultare regolarmente iscritto all’atto di
deposito della lista dei candidati.

Egli
è il primo sottoscrittore della medesima lista e non può essere
candidato.

Uno
studente non può essere candidato in più di una lista.

Successivamente
al deposito della lista completa dei candidati, la raccolta delle
sottoscrizioni dovrà essere autorizzata dall’Ufficio elettorale,
e
verrà concessa al presentatore della lista, o a persona da questi
designata, mediante l’utilizzo di appositi moduli.

Nel
caso la medesima lista concorra per l’elezione delle rappresentanze
in più Organi, l’autorizzazione sarà rilasciata al presentatore
della lista concorrente per il Collegio maggiore o a persona da lui
designata.

Per
la validità delle sottoscrizioni raccolte è necessario allegare al
modulo, per ciascun sottoscrittore, la fotocopia completa e leggibile
in tutti i suoi dati, di un documento di riconoscimento valido.

L’Università
effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive ai sensi della normativa vigente. I sottoscrittori,
all’atto della firma, devono essere regolarmente iscritti per l’Anno
Accademico 2008-2009. Il sottoscrittore non può essere candidato né
può sottoscrivere altre liste per lo stesso Organo.

Le
sottoscrizioni
, quindi, potranno essere riconsegnate
all’Ufficio elettorale
nei
seguenti
orari:

a
partire dal 7 gennaio 2009 e fino alle ore 13.00 del 16 gennaio 2009.

I
sottoscrittori devono essere in numero non inferiore a:

50
per le elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico, nel
Consiglio di Amministrazione dell’Università, nel Comitato per lo
Sport Universitario e nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;

25
per le elezioni delle rappresentanze nel Comitato per le Pari
Opportunità;

25
per le elezioni delle rappresentanze nei Consigli di facoltà;

15
per le elezioni delle rappresentanze nei Consigli di corso di
studio.

Qualora
i dati documentati non risultassero veritieri, le candidature e le
sottoscrizioni saranno dichiarate nulle dalla Commissione elettorale
centrale, salvo ogni altra sanzione disciplinare.

Qualora
il numero di sottoscrizioni valide sia inferiore al numero richiesto,
tutta la lista è considerata nulla.

Gli
aventi diritto potranno verificare la propria regolare iscrizione
presso la sede dell’Ufficio Elettorale e presso gli sportelli
automatici.

Lo
studente non iscritto nelle liste, può regolarizzare la propria
iscrizione entro la data di votazione ad esclusione dell’elettorato
passivo, e dei sottoscrittori di lista che dovranno essere iscritti
al momento della presentazione delle candidature e delle relative
sottoscrizioni.

Avverso
la formazione delle liste elettorali o il rifiuto di inclusione in
esse, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale.

Rappresentanti
di lista

Il
presentatore di lista può designare all’atto del deposito delle
liste, mediante dichiarazione depositata personalmente all’Ufficio
elettorale, un elettore quale rappresentante di lista durante il
periodo di svolgimento delle sottoscrizioni.

Entro
5 giorni prima della data delle votazioni egli consegnerà
all’Ufficio elettorale l’elenco dei delegati che potranno essere
presenti presso i seggi quali rappresentanti di lista. Tale numero
non potrà superare l’unità per seggio.

Detti
rappresentanti hanno diritto di seguire e controllare le operazioni
di voto e di scrutinio durante tutta la loro durata, di porre a
verbale le proprie osservazioni e di proporre reclami.

Il
Regolamento per l’elezione delle rappresentanze degli studenti negli
organi dell’Università, nel Comitato Pari Opportunità e nel
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario è consultabile presso la sede dell’Ufficio
Elettorale.

 

Posted by Giorgio – PsicoPadova

 

 

 

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