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Salve a tutti,

 

sul Corriere della Sera è stato pubblicato il seguente comunicato stampa del Ministro Tremonti  del quale vi riportiamo  le testuali parole :

  

ROMA – "Per far fronte ad una crisi globale occorre un’azione globale congiunta. La soluzione e’ spingere sugli investimenti pubblici" . Lo avrebbe detto il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, durante il suo intervento all’incontro fra Governo, regioni ed autonomie locali.”

  

Se per  INVESTIMENTO PUBBLICO si intende ( testuali parole prese da www.borsainside.com)

 

 "investimento pubblico: ci si riferisce ad investimenti, generalmente, in infrastrutture come strade, ponti, aeroporti, ecc., ma anche ad esempio investimenti in ricerca e sviluppo in università, con lo scopo di produrre conoscenza da trasferire nel contesto socio-economico. Comunque, la finalità principe degli investimenti pubblici consiste nel perseguire un pubblico interesse della collettività"

   

CHE SENSO HA LA 133?

  

Purtroppo le contraddizioni non finiscono qui.

  

http://www.corriere.it/economia/08_novembre_18/condoni_buco_corteconti_f20f7490-b58c-11dd-87ce-00144f02aabc.shtml

   

Per concludere in bellezza ecco un articolo riguardo certi fenomeni presenti nell’attuale status universitario

 

http://www.corriere.it/cronache/08_novembre_20/universita_trucchi_d4ddaec8-b721-11dd-8888-00144f02aabc.shtml

 

 

 

http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/scuola_e_universita/servizi/concorsopoli-atenei/nastro-messina/nastro-messina.html

 

 

 

 

Buona Meditazione.

 

A presto

Posted By Caterina-Psicopadova

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8 Responses to News

  1. mafalda says:

    27/10/2008
    so che sto facendo più confusione che altro devo fare chiarezza nella serie di questioni che ho posto. ma vi posto questa iniziativa anche come pubblicità ormai evento passato(o libro adelphy)
    Nell’ambito delle iniziative per il trentennale della legge di riforma psichiatrica e chiusura dei manicomi, l’associazione culturale Pangloss organizza una giornata culturale dal titolo “Trent’anni di 180: memoria storica e prospettive nell’applicazione della legge”.
    La serata è realizzata in collaborazione con: il Dipartimento di salute mentale di Iseo, il Comune di Cologne, la Fondazione Isparo, il Club Clarabel, il Club di Palazzolo, l’Associazione di aggregazione socio-culturale “ La manica”, l’Urasam.

    Il senso dell’iniziativa è quello di sensibilizzare la popolazione sui temi della salute mentale e sullo stato dell’applicazione della legge 180 a trent’anni della sua approvazione.

    Un momento di incontro e di riflessione con l’esperienza del Dr. Franco Rotelli, collaboratore di Basaglia nella lotta per la chiusura dei manicomi nonché attuale direttore dell’ASL di Trieste e con Ascanio Celestini che proporrà lo spettacolo teatrale:
    “La pecora nera : Elogio funebre al manicomio elettrico.”

    Programma

    Giovedì 6 novembre c/o il Palazzetto dello sport di Cologne (BS)

    Ore 20,00 Saluti delle autorità
    Dr. Giorgio Mazzotti Sindaco di Cologne
    Dr.ssa Annamaria Indelicato Direttore Sanitario A.O. M. Mellini Chiari

    Interventi:

    0re 20,15
    Dr. Andrea Materzanini Direttore del DSM dell’A.O. M.Mellini di Chiari
    L’esperienza nel DSM di Iseo
    Dr. Eugenio Riva Presidente URASAM
    Lo stato di applicazione della legge 180 in Lombardia: Il punto di vista dei familiari

    Ore 20,45
    Dr. Franco Rotelli Direttore Generale dell’ASL di Trieste
    La legge180: la memoria storica, lo stato di applicazione e le prospettive

    Ore 21,15
    Spettacolo teatrale
    La pecora nera: Elogio funebre al manicomio elettrico
    Uno spettacolo sull’istituzione manicomiale
    di e con Ascanio Celestini

  2. mafalda says:

    OK RAGIONO IN PICCOLO credo che gli esperti li abbian gia messi sotto i riflettori: sui giornali, nei mezzi di comunicazione di massa, tradotti in tutti i tipi di linguaggi sinestetici possibili.ormai i saperi critici sono il nuovo modo di concepire e discutere sulla conoscenza…metteremo in dubbio l’esistenza il solipsismo e parole parole, parole

  3. licia says:

    3 anni fa: “don’t touch my brain” l’associazione privata aitia finaziava l’università in cambio prendeva i progetti per costyruire cacciabombardieri di guerra….le imprese private all’interno dell’università si forniscono liquidi per fondi senza i quali non ci sarebbero spazi nè energia ma quello che ci sta dietro potrebbe fare sorgere i dubbi della legittimità degli atti?fare sospendere i lavori? DOVE STA L’ETICA

  4. licia says:

    perdendomi in internet ho trovato un sito: http://www.blegher.org
    in cui venivano pubblicati articoli di manifestazioni…street e uso o abuso di sostanze psicoattive….ginevra aprile?

  5. licia says:

    poi ritengo importante un altro punto di discussione: la conferenza tenuta alla kaosmosi “psicofarmaci agli psichiatri” sul tema della mafia farmaceutica.
    non sto deragliando il treno verso altre tematiche…esse sono interconnesse e bisognose di discussione e di un occhio dell’esperto che le metta sotto i riflettori…non una valanga di pubblicità e rumore ma affrontate con serietà.

  6. licia says:

    ho postato la 180 poiche ritengo importante per porci prime domande.

  7. licia says:

    Legge 180
    La legge 180 del 13 maggio 1978 confluì successivamente quasi per intero nella Legge 833 del 23 dicembre 1978, con la quale veniva istituito il Servizio Sanitario Nazionale.
    Ne riportiamo qui di seguito uno stralcio significativo per la questione delle istituzioni psichiatriche.

    Art. 33 – Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
    Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
    Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
    Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.
    Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
    Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L’unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.
    Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l’infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
    Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
    Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

    Art. 34 – Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale.
    La legge regionale, nell’ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l’istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.
    Le misure di cui al secondo comma dell’articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.
    Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.
    Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.
    Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell’articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.
    Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all’interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.

    Art. 35 – Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale
    Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all’articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all’articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
    Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
    Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell’infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell’interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.
    Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
    Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l’obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
    Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell’infermo.
    La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
    Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
    Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
    Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
    Il presidente del tribunale fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.
    Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l’udienza di comparizione.
    Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.

    Art. 64 – Norme transitorie per l’assistenza psichiatrica
    La regione nell’ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980.
    Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica.
    E’ in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.
    La regione disciplina altresì con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all’atto dell’entrata in vigore della presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino più regioni, queste provvedono d’intesa.
    La regione, a partire dal 1 gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui all’articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell’ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all’atto dell’entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l’assunzione per concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di tali presidi.
    Sino all’adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto comma dell’articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la continuità dell’intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all’adozione e di provvedimenti delegati di cui all’art. 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 e dall’art. 7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.
    Sino all’adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui all’art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici e dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente prima dell’entrata in vigore della presente legge.
    Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell’art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono compresi gli infermieri di cui all’art. 24 del regolamento approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 6 della presente legge la regione provvede all’aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali.

    Restano in vigore le norme di cui all’art. 7, ultimo comma, L. 13 maggio 1978, n. 180

  8. licia says:

    sembra il blog di grillo o sabbiacomunity. cmq hanno tolto i regionali e c’è l’obbligo di pagare e prendere gli intercity anche questo da cosa è causato? dalla tav(brutta copia tgv) o dalla crisi dell’alitalia.
    più verde e meno cemento per legambiente sarebbe una grande vittoria anche vista l’esperienza a terrafutura firenze!!!

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